Nuove modalità di sorteggio dei depositi strutturali (controlli edilizi in attuazione della LR 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”) e autodeterminazione del rimborso forfetario (ai sensi dell’art. 20 della LR 19/2008).

Novità! Dal 1 aprile 2011 verranno modificate le modalità di sorteggio dei depositi strutturali in attuazione del controllo a campione previsto dalla legge antisismica LR 19/2008: al fine di rendere più efficiente e tempestivo il controllo dei progetti strutturali, si provvederà all’estrazione istantanea dei progetti stessi contestualmente al loro deposito presso il SUE, mediante l’impiego di un software che, in modo casuale, individua i progetti che saranno controllati, nel rispetto delle percentuali previste dalla legge (20% dei depositi strutturali relativi a PdC e 30% di quelli relativi a DIA), con approssimazione per eccesso all’unità; con questo metodo si continuerà a garantire l’applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità ed il tecnico progettista potrà sapere al momento del deposito, dunque sempre prima dell’inizio dei lavori, se il progetto è sottoposto o meno al controllo.
Il 1 aprile 2011 verrà effettuato l’ultimo sorteggio a campione secondo le modalità finora impiegate sui depositi strutturali presentati nel mese di marzo 2011.
Tale procedura modificata sarà attuata sperimentalmente dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011.

Novità! Si è provveduto a integrare la modulistica per la presentazione dei depositi strutturali e per la richiesta di autorizzazione sismica con una nuova sezione dedicata all’autodeterminazione del rimborso forfetario; la sua compilazione, da parte del progettista strutturale e del committente, permette di accedere direttamente al SUE per la presentazione della pratica, evitando il visto preventivo finora apposto dalla Struttura Tecnica Antisismica.
Si rammenta che, ai sensi del “Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (titolo IV LR 19/2008)” del 29/07/2011, pubblicato sul BUR n. 108 del 24 agosto 2010, il rimborso forfetario per le spese istruttorie è dovuto “sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sia sottoposto o meno al controllo di merito)”, nonché per le varianti sostanziali ai depositi strutturali presentati dopo il 1/06/2010. Non è invece dovuto per le varianti non sostanziali, come definite dall’all. B della DGR 121/2010, e per le varianti ai depositi effettuati antecedentemente al 01/06/2010, che si ritengono “procedimenti in corso”.

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