STUDI ASSOCIATI
Sentenza n. 113/2025 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia
La sentenza n. 113/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha stabilito che gli studi associati tra professionisti — nel caso specifico notarili — non sono soggetti all’IRAP qualora privi di autonoma organizzazione, equiparandoli sostanzialmente alle persone fisiche già esonerate dalla legge di Bilancio 2022.
La Corte ha riconosciuto che l’associazione tra persone fisiche, finalizzata alla condivisione di spese e strumenti, non costituisce un soggetto autonomo ai fini dell’imposta, ma rappresenta una forma di collaborazione interna che non altera la natura personale e non fungibile dell’incarico professionale.
Questa interpretazione si fonda su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997 (che definisce il presupposto dell’IRAP come l’esercizio abituale di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi) e si pone in continuità con la Legge di Bilancio 2022, che ha già escluso le persone fisiche dal campo di applicazione dell’imposta.
Nel settore architettonico, questa pronuncia apre una riflessione più ampia. Gli studi associati rappresentano una risposta concreta alla crescente complessità delle commesse pubbliche e private, alla multidisciplinarietà richiesta dai progetti contemporanei, e alla necessità di integrare competenze specialistiche (urbanistica, restauro, sostenibilità, CAM, BIM).
Tuttavia, l’attuale quadro fiscale rischia di penalizzare proprio queste forme collaborative, scoraggiando la nascita di strutture associate e incentivando il frazionamento dell’attività professionale in micro-unità individuali.
Dal punto di vista politico e sistemico, questa impostazione sembra premiare il cosiddetto “nanismo professionale” — ovvero l’esercizio individuale e frammentato della professione — a discapito di modelli più articolati, che in contesti urbani e istituzionali sono spesso gli unici in grado di rispondere alle esigenze complesse della committenza. A nostro avviso, la direzione da perseguire dovrebbe essere opposta: La crescente complessità normativa e tecnica (CAM, PNRR, digitalizzazione degli appalti), la necessità di offrire servizi integrati e tempestivi e, non ultimo, il bisogno di contenere i costi attraverso economie di scala…sono tutti fattori che dovrebbero spingere il legislatore a incentivare le forme di aggregazione professionale, e non a penalizzarle.
Si propone pertanto una revisione del quadro normativo che:
Parifichi il trattamento fiscale tra attività individuali e associative
Escluda esplicitamente l’IRAP per gli studi associati privi di autonoma organizzazione
Promuova modelli collaborativi capaci di coniugare autonomia professionale, efficienza
operativa e qualità progettuale
Questa evoluzione normativa sarebbe coerente con gli obiettivi di semplificazione, equità fiscale e
valorizzazione del lavoro professionale, contribuendo a rafforzare il ruolo degli architetti nella
trasformazione sostenibile del territorio.