Il CNAPPC, con la circolare n. 121/2025, ha attivato il periodo di “ravvedimento operoso”, che si estenderà dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, così da completare l’acquisizione dei CFP necessari per il triennio 2023/2025 senza incorrere in sanzioni disciplinari.

Dal luglio 2026 gli iscritti e le iscritte che non avranno regolarizzato la loro posizione saranno segnalati al Consiglio di Disciplina per i necessari provvedimenti poiché, si ricorda, la mancata acquisizione dei CFP costituisce un illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 9, comma 2, del Codice Deontologico.

Corsi Fad
Il Consiglio Nazionale ha reso disponibili 11 seminari in modalità Fad asincrona. Per l’erogazione dei crediti nell’anno corrente è necessario completare i moduli entro il 31 dicembre 2025. I corsi saranno poi nuovamente accessibili solo a partire da gennaio 2026 e sarà necessario registrarsi nuovamente.

I seminari sono disponibili tramite la piattaforma formazione, possono essere filtrati con una ricerca puntuale sui CFP Deontologici:

  • CNA014144
    L’architetto protagonista del cambiamento: CAM e qualità del progetto;
  • CNA014147
    L’architetto protagonista del cambiamento: Principio DNSH e tassonomia;
  • CNA014150R001
    L’architetto protagonista del cambiamento: Obiettivi ESG, politiche e strumenti per la green economy;
  • CNA014152R001
    L’architetto protagonista del cambiamento: Sostenibilità dei materiali e progettazione ecosostenibile;
  • CNA014156R001
    L’architetto protagonista del cambiamento: Sostenibilità del processo edilizio;
  • CNA014178R001
    L’architetto protagonista del cambiamento: Benessere ambientale, inquinamenti e concetto di comfort indoor/outdoor;
  • CNA014181R001
    L’architetto protagonista del cambiamento: Digitalizzazione e sostenibilità – Sistemi e processi di accessibilità ai beni culturali;
  • CNA014194R003
    L’architetto protagonista del cambiamento: Patrimonio architettonico e valori condivisi. Il ruolo strategico dell’Architetto nell’epoca della policrisi – mattina;
  • CNA014195R001
    L’architetto protagonista del cambiamento: Patrimonio architettonico e valori condivisi. Il ruolo strategico dell’Architetto nell’epoca della policrisi – pomeriggio;
  • CNA014148
    LEGGE 49/23 – EQUO COMPENSO;
  • CNA014153
    La verifica climatica degli investimenti in infrastrutture finanziati con i Fondi Strutturali.

Per controllare i crediti già acquisiti è possibile accedere alla Piattaforma Formazione del CNAPPC. Qualora fosse necessario integrare dei crediti formativi mancanti, gli appuntamenti organizzati o patrocinati dell’Ordine degli Architetti P.P.C. sono disponibili nella sezione “Eventi Formativi”, mentre l”offerta accreditata a livello nazionale è consultabile direttamente sulla piattaforma Portale Servizi.

Linee guida, autocertificazione dei Crediti Formativi e richiesta di esonero

Per informazioni e chiarimenti, è sempre possibile contattare la Segreteria dell’Ordine all’indirizzo XXX, dopo aver aver consultato le Linee Guida che normano la formazione continua, le pratiche di autocertificazione e le esenzioni per l’aggiornamento professionale. Di seguito sono riportate alcune specifiche contenute nei documenti ufficiali a disposizione degli iscritti e delle iscritte.

In conformità con l’art. 6.6 delle Linee Guida non è possibile attribuire CFP per eventi non accreditati, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art. 6.7. L’elenco delle attività per le quali è possibile presentare una richiesta di validazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi è pubblicato nella piattaforma nazionale della formazione, all’interno della sezione dedicata.
Ne consegue che, se l’evento che si desidera autocertificare non rientro tra quelli previsti, non sarà possibile assegnare alcun CFP. Si consiglia di contattare preventivamente l’Ordine a fronte di corsi o seminari per i quali non è espressamente indicato il riconoscimento dei crediti formativi. In alternativa, si può invitare l’ente organizzatore a mettersi in contatto con la Segreteria per verificare la possibilità di attivare la procedura di rilascio dei CFP.
I corsi abilitanti e i seminari di aggiornamento validi per la richiesta di autocertificazione per il mantenimento dell’abilitazione sono quelli che rientrano negli ambiti di:

  • sicurezza;
  • VV.FF;
  • RSPP settore ATECO 3 (Modulo A, B e B-SP2, C);
  • acustica;
  • certificazione Energetica, e qualsiasi altra materia di abilitazione specifica pertinente alle aree professionali con riferimento all’elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale;
  • master universitario di primo e secondo livello;
  • assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda laurea.

Altre attività ed eventi formativi possono includono anche:

  • lettera b: partecipazione a mostre, fiere, visite ed eventi assimilabili:
  • lettera c: redazione di monografie, articoli e saggi scientifici o tecnico-professionali;
  • lettera f: premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione;
  • lettera g: brevetti nell’ambito dell’architettura e del design industriale;
  • lettera i: attività di tutor, coordinatore e responsabile dei tirocini professionali;

Altre attività che non rientrano nei punti precedenti:

  • attività individuate dai singoli Ordini territoriali tramite motivata delibera, che stabilisca i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP per triennio);
  • esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile, derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal CNAPPC e dagli Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o le Protezioni Civili regionali e provinciali. Oppure per attività svolte in situazioni di urgenza o in caso di eventi di particolare gravità (calamità naturali, eventi atmosferici estremi, ecc.);
  • attività formativa svolta all’estero come corsi e seminari organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari o extracomunitari;
  • attività formativa degli enti pubblici rivolta ai propri dipendenti o ai dipendenti di altri enti pubblici, nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi o protocolli d’intesa;
  • corsi o seminari organizzati da enti pubblici dalla chiara valenza formativa, come Ministeri, Regioni, ENEA, CNR, che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;
  • corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale nel caso in cui non sia stato richiesto preventivamente l’accreditamento a un Ordine Architetti.

L’iscritto, nell’atto di inserisce la richiesta nella Piattaforma formazione, si assume sempre la piena responsabilità della registrazione, mentre la validità sarà ritenuta tale solo a seguito della verifica da parte dell’Ordine, che provvederà al riconoscimento e all’attribuzione dei CFP. L’autocertificazione riguarda esclusivamente le attività che non sono già state accreditate da un Ordine territoriale.

È possibile accedere alla piattaforma del Consiglio Nazionale Architetti PPC per raggiungere la sezione “Crediti formativi” e selezionare “Crea nuova richiesta” e compilare il form. Alla voce “Data di riferimento” (ossia il momento dell’effettiva partecipazione) è il dato che determinerà l’effettivo periodo in cui saranno attribuiti i CFP riconosciuti o il periodo di esonero.
Si precisa che la documentazione (programma dell’evento, attestato di frequenza, ecc.). a supporto delle richieste è obbligatoria.

Dopo avere completato l’inserimento, premere il pulsante “Invia”. L’Ordine procederà autonomamente all’autorizzazione della richiesta, attraverso la piattaforma.

Il Consiglio dell’Ordine, su richiesta motivata e documentata, può deliberare l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per almeno un anno senza possibilità di frazionamento e senza differenziazione tra tipologie di credito per i seguenti casi:

  • maternità, paternità, adozione o affidamento, con un esonero che copre l’attività formativa per un periodo di 24 mesi (equivalenti a 32 CFP più 8 CFP), includendo anche i crediti relativi alla deontologia, alle discipline ordinistiche, all’etica e alla legalità nella professione. È previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
  • malattia grave o infortunio, se comporta l’interruzione, anche parziale, dell’attività professionale;
  • cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità, valide per casi documentati di impedimento derivanti da altre situazioni;
  • docenti universitari a tempo pieno, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (ai sensi della Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione, nemmeno occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività formativa continua e devono presentare una dichiarazione all’Ordine dichiarando sotto la propria responsabilità:

  • di non possedere partita IVA, né essere soggetti a obbligo di partita IVA per attività relative alla loro attività;
  • di non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e di non essere soggetti all’obbligo previdenziale;
  • di non esercitare l’attività professionale, neanche occasionalmente, in qualsiasi forma (sia come liberi professionisti che come dipendenti).

Le esenzioni sono applicabili anche a trienni già conclusi, previa Delibera consiliare motivata nella sua eccezionalità, e durante il periodo di verifica amministrativa. Gli iscritti possono richiedere l’esonero tramite autocertificazione sulla piattaforma di formazione, direttamente nella propria anagrafe formativa.

  • Coloro che ricoprono ruoli tecnici presso amministrazioni pubbliche o strutture private, che firmano atti professionali per conto di tali enti o strutture;
  • coloro che ricoprono ruoli tecnici presso amministrazioni pubbliche, anche se non firmano atti professionali (come istruttori di procedure edilizie, RUP, ecc.);
  • coloro che ricoprono ruoli tecnici presso strutture private, anche se non firmano atti professionali, ma per i quali la competenza è necessaria per adempiere ai propri obblighi professionali.
L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti devono essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.
Chi si iscrive a un Ordine territoriale per la prima volta l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.

Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

 

In caso di re iscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la re iscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare. In caso di re iscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.